La via
italiana all’accessibilità
Sulla Gazzetta Ufficiale N. 13 del 17-1-2004 è stata
pubblicata la Legge Stanca per l’accessibilità degli
strumenti informatici
La Legge N. 4 del 9 gennaio 2004, già nota come Legge Stanca,
dal nome del Ministro per l’Innovazione e Tecnologie che
l’ha fortemente voluta ed incoraggiata, ha per oggetto le “Disposizioni per favorire l’accesso
dei soggetti disabili agli strumenti informatici”,
per le quali la partenza operativa soprattutto in tema di siti
Internet della Pubblica Amministrazione ha avuto avvio ufficiale
il 1° Febbraio e dovrà concludersi entro il Giugno
del 2005.
“Chi ha tempo non aspetti tempo!” Recita il vecchio
adagio ed incalza il Ministro, prevedendo un piano attuativo estremamente
solerte. A ben leggere i dodici articoli che la compongono appare
ovvio che si tratta di una Legge ben ponderata, che affianca ai
requisiti primari in tema di accessibilità la sollecitazione
in direzione di una progettazione all’insegna dell’usabilità
e della chiarezza informativa.
«1. La Repubblica riconosce
e tutela il diritto di ogni persona ad accedere a tutte le fonti
di informazione e ai relativi servizi, ivi compresi quelli che
si articolano attraverso gli strumenti informatici e telematici.
2. E' tutelato e garantito, in particolare, il diritto di accesso
ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione
e ai servizi di pubblica utilità da parte delle persone
disabili, in ottemperanza al principio di uguaglianza ai sensi
dell’articolo 3 della Costituzione.»,
si legge nei primi due commi dell’Art. 1.
Per garantire questo diritto la Legge Stanca stabilisce, che si
dovranno prendere in stretta considerazione un regolamento e un
decreto emanati entro 90 giorni dalla sua pubblicazione sulla
G.U.
e che partiranno a loro volta dall’osservanza delle linee
guida indicate nelle comunicazioni, nelle raccomandazioni e nelle
direttive sull’accessibilità dell’Unione
Europea, nonché nelle normative
internazionalmente riconosciute e tenendo conto degli indirizzi
forniti dagli organismi pubblici e privati, anche internazionali,
che operano nel settore.
Nell’Art. 6 si menziona che la Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l’innovazione
e le tecnologie valuta su richiesta
l’accessibilità dei siti Internet o del materiale
informatico prodotto dai vari soggetti interessati: operazione
questa che potrà essere, secondo quanto previsto all’Art.
10, condotta avvalendosi della «consultazione
con le associazioni delle persone disabili maggiormente rappresentative,
con le associazioni di sviluppatori competenti in materia di accessibilità
e di produttori di hardware e software e previa acquisizione del
parere delle competenti Commissioni parlamentari».
Tra le varie associazioni di consulenza, che offrono anche servizi
ad operatori pubblici e privati, una menzione particolare merita
la Commissione Osservatorio Siti
Internet dell’Unione Italiana Ciechi.
Di seguito riportiamo un estratto dell’intervista che Alessandra
Verzelloni ha rivolto a Nuziante
Esposito.
|
Il
punto di vista dell’O.S.I.
D.:
Quali sono i costi e (se credete che ce ne siano) i limiti che comporta
la progettazione di un sito che si attiene completamente ai criteri
di accessibilità?
R.:
Progettare un sito accessibile non costa nulla in più rispetto
alla spesa occorrente per sviluppare un sito progettato senza tener
presenti i criteri di accessibilità esposti nelle norme WAI
del W3C.
Inoltre, se per rispettare i criteri di accessibilità si
utilizzano i fogli di stile,
separando la grafica dai contenuti, risulta addirittura più
economica la gestione di eventuali restyling
del sito in futuro.
D.:
Quali sono i più comuni problemi di accessibilità
e quali per primi dovrebbero essere eliminati?
R.:
L'utilizzo di grafica per veicolare informazioni rende i siti inaccessibili
a chi non ha la vista. Questa pratica è sempre più
diffusa, anche se ultimamente dobbiamo registrare un certo regresso
per i siti che si stanno rinnovando.
Utilizzo di tecnologia Flash con immagini in movimento, scritte
scorrevoli, insomma tutti quegli abbellimenti grafici che fanno
spettacolo accattivante per attrarre l’attenzione, sono le
cose che creano i maggiori disagi alle persone disabili in genere.
Non si capisce perché si utilizzano queste soluzioni grafiche,
mentre si potrebbero veicolare le informazioni in altro modo e sarebbero
lo stesso fruite da tutti.
L’utilizzazione di grafica non standard rende i siti non fruibili
a chi, come non vedenti o ipovedenti, utilizza tecnologia assistiva,
screen-reader o software ingrandenti, che sono basati sulla grafica
standard e tendono ad andare in tilt quando non vengono rispettati
questi standard di programmazione.
La mancanza di etichette a campi per immissione dati, pulsanti di
selezione o di conferma, etichettatura di grafici, tabelle con misure
fisse e senza intestazione nei casi di tabelle dati, Javascript
o script di altro genere, produzione dei documenti nel solo formato
.pdf,
sono i problemi di inaccessibilità più comuni.
Un altro problema quasi mai tenuto in considerazione da chi costruisce
un sito, è la grandezza delle pagine che molto spesso scoraggia
anche i navigatori normodotati.
Costruire un sito snello con pagine leggere con la sola grafica
indispensabile rende un sito già in partenza più fruibile
da tutti.
Se poi rispetta anche gli standard per l’accessibilità,
diventa un sito pienamente accessibile.
Ultimamente, convinte di risolvere il problema ai disabili visivi,
molte società stanno sviluppando dei portali vocali, pensando
che vocalizzando il contenuto e i comandi sulle pagine si risolve
il problema.
Secondo me, è solo uno spreco di risorse, che, se investite
in tecnologie assistive, darebbero una svolta definitiva a questo
campo eliminando il divario attuale tra prestazione degli ausili
e programmazione delle pagine web.
E' inutile ostinarsi a progettare dei siti vocali, molto pesanti
e poco utilizzabili proprio dai disabili visivi, quando questi costano
molto di più dei normali siti resi accessibili rispettando
le raccomandazioni WAI
del W3C
e che, una volta accessibili, sarebbero utilizzabili da tutti i
disabili.
D.:
I software come Torquemada,
Bobby o
Lift,
sono in grado di evidenziare tutti i problemi di accessibilità?
Se esistono dei limiti, quali sono?
R.:
Questi software sono un ottimo ausilio per i programmatori di pagine
web perché permettono di avere un controllo di massima su
un sito in costruzione, fornendo le anomalie presenti durante la
costruzione del sito.
Questi software devono essere presi in considerazione, ma non pretendere
che siano il Vangelo perché non lo sono.
Infatti, capita molto spesso che siti validati con piena accessibilità,
ad un controllo pratico con ausili assistivi, risultano non esserlo
affatto. Allo stesso modo ci sono risultati pienamente accessibili
siti che non avevano avuto, da questi strumenti, più del
primo grado di accessibilità.
Quindi, siamo dell’avviso che si può parlare di piena
accessibilità solo quando alcuni disabili, con i normali
ausili assistivi utilizzati tutti i giorni, avranno eseguito un
test pratico per la validazione delle pagine.
Solo in questo caso si è sicuri di avere un sito pienamente
accessibile.

Gli strumenti
didattici e formativi
E’, infine, con grande apprezzamento
e sensibilità che la nostra redazione – che da oltre
cinque fornisce sul CD-ROM allegato al periodico la versione pienamente accessibile degli articoli
pubblicati e dalla sua nascita si occupa di didattica e nuove tecnologie – ha accolto le raccomandazioni in tema di accessibilità degli strumenti didattici e formativi formulate nei vari commi dell’Art. 5, che recita:
«1. Le disposizioni della presente
legge si applicano, altresì, al materiale formativo e didattico
utilizzato nelle scuole di ogni ordine e grado.
2. Le convenzioni stipulate tra il Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca e le associazioni di
editori per la fornitura di libri alle biblioteche scolastiche prevedono
sempre la fornitura di copie su supporto digitale degli strumenti
didattici fondamentali, accessibili agli alunni disabili e agli
insegnanti di sostegno, nell’ambito delle disponibilità di bilancio». |